Qualcuno ha la memoria corta.
Il primo innalzamento della soglia rispetto a quella inferiore a EUR 40.000 di cui al D.Lgs. 50/2016 era stato operato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (in G.U. 14 settembre 2020, n. 218). Presidente del Consiglio dei ministri era Conte (che governava con il PD), che l’aveva portata (per servizi e forniture) ad importo inferiore a EUR 75.000 (già significativamente alto).
La seconda genialata è di Draghi. È il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129), quale poi convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108 (in G.U. 30 luglio 2021, n. 181) che innalza la soglia ad importo inferiore a EUR 139.000.
L’ultima genialata è di questo governo, che dà prosecuzione a quanto instaurato dai due precedenti governi, in totale disinteresse (tutti e tre) dei principi unionali valevoli per il sotto-soglia comunitario. Prima o poi calerà la mannaia della Commissione su questo àmbito sottratto integramente alla concorrenza (con il buon vecchio brocardetto, dies certus an, incertus quando).
Totale banalità, ripresa ora anche dall’ignoranza di tanti giornali, è per converso la polemica sull’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a EUR 150.000. Tale fascia era stata individuata, in seno al D.Lgs. 50/2016, dal decreto “sblocca”, per così dire, “cantieri”, del 2019. C’era allora il governo “giallo-verde”. Non si può però dare in pasto al buon uomo della strada che EUR 150.000 per i lavori equivalgano a EUR 139.000 (ora arrotondati a EUR 140.000) per servizi e forniture. Demagogia pura! La soglia comunitaria per servizi e forniture per gli enti non ministeriali (in disparte quella per i servizi dell’allegato IX) è di poco più di EUR 200.000, mentre quella per i lavori è di poco più di EUR 5.000.000 (arrotondiamo i conti). Non che per un importo inferiore a EUR 150.000 non possa eventualmente sussistere, per i lavori, un interesse transfrontaliero certo, ci mancherebbe! Ma l’importo è così significativamente basso che si può ragionevolmente per lo più presumere, salva prova contraria, l’insussistenza di tale interesse. Solo che poi la concorrenza, se non va garantita alle imprese non italiane, va comunque garantita internamente, alle sorelle tutte d'Italia e non solo alle imprese locali. Questo è il punto.