Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS FREE «AFFIDAMENTI DIRETTI: TROPPI EQUIVOCI»: è vero

Così titola IlSole24Ore del 5 aprile 2023. Viene riportato un intervento di Gianluca Rovelli, Consigliere di Stato e componente della Commissione di riforma del Codice degli appalti. Tra l’altro si afferma: «Gli affidamenti diretti non sono "fiduciari". L'art. 17 comma 2 prevede il preciso obbligo di esporre le ragioni della scelta del contraente. Di fiduciario non vi e proprio nulla» (sic).

Ora, è indiscutibile che la scelta vada motivata, con riferimento alla dimostrazione della convenienza (in senso lato intesa), del rispetto del principio di rotazione e del possesso di un minimo di esperienza curriculare. Su un singolo professionista puoi anche motivare che il suo curriculum è particolarmente idoneo in relazione allo specifico servizio da affidarsi. Ma poi basta: non devi motivare perché hai scelto Tizio anziché Caio, che pure avrebbe un curriculum parimenti idoneo. È questo il punto. Se così fosse, si tratterebbe di una probatio diabolica, che renderebbe di fatto impossibile l’affidamento diretto. 

Se devi motivare perché hai scelto Tizio anziché Caio, hai solo un unico strumento (già convalidato dalla giurisprudenza): l’avviso informale propedeutico all’affidamento diretto (anche secondo un approssimato criterio del miglior rapporto qualità/prezzo), che per converso non lo trasforma (per servizi e forniture) nell’avviso “procedimentalizzante” per la procedura negoziata da EUR 139.000-140.000 fino a tutto il sotto soglia.

Neanche vale, allo scopo di dissimulare la sottesa fiduciarietà, il ricorso a più preventivi (foss’anche in numero di cento). L’individuazione degli operatori economici la fai tu e tutti gli altri sono out.

La verità semplice semplice è che, «in mancanza di precisi criteri di selezione non si realizza una gara in senso tecnico nè si instaura una procedura competitiva, ma una mera consultazione e comparazione di offerte, sostanzialmente rimettendo la scelta del contraente alla valutazione fiduciaria della P.A. (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, P.g. in proc. Cereda, Rv. 266118)» (Cassazione penale, VI, 20 novembre 2018, n. 52209, ex multis). Ma non è che ci volesse la Cassazione a dirci questo. La fiduciarietà della scelta è oggettiva.

E che dire, poi, di ciò che già aveva combinato il governo-Draghi per gli affidamenti diretti per i Ministeri – scelta perpetuata da questo codice – laddove tutta la fascia sotto soglia è sottratta a concorrenza? Non è solo rispetto dei principi unionali, è anche rispetto della Costituzione della Repubblica.

In questo contesto è un mito che il principio di rotazione eviti il formarsi di nicchie di mercato.
Si consiglia la rilettura di un insuperato documento della Commissione (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.).

Lino Bellagamba, 5 aprile 2023