La prima (oggetto di vexata quaestio) è storia vecchia. Per noi: 1) un criterio di aggiudicazione che diventa temporaneamente ordinario (esclusione automatica a cinque) non può diventare inapplicabile a seconda del tipo di procedura adottata; 2) la rubrica dell’art. 1 del D.L. in discorso menzionava in modo generale l’«aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia», a prescindere quindi dal tipo di procedura (contra, ANAC). Ma questa è storia vecchia. Il problema che ora l’ANAC pone è se la procedura aperta, nella modalità ovviamente con inversione procedimentale, sia ammessa anche per i lavori da EUR 150.000 fino a sotto il milione e, per servizi e forniture, da EUR 140.000 fino a tutto il sotto-soglia. L’ANAC conferma la risposta negativa alla domanda e la parola passerà prima o poi al giudice amministrativo. Qui e nel webinar: «Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria, con il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023): dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, alle procedure negoziate. Affidamento diretto: i due nuovi schemi integrali d'atto».



