Per capire l’ANAC, occorre considerare la sua “auto-referenzialità”. È nel suo DNA.
Un esempio recente? È dato dai pareri sulla necessità che le consorziate eventualmente designate da un consorzio stabile posseggano, nel settore dei lavori, attestazione-SOA. Il D.Lgs. 36/2023 è stato chiarissimo in proposito già con la norma transitoria di cui all’art. 225, comma 13, nel senso della dovuta applicazione del principio del “cumulo alla rinfusa” – id est, è illegittimo richiedere attestazione-SOA alle consorziate eventualmente designate, lo era ieri e lo è oggi con il nuovo codice – e lei ti esce fuori con due pareri in direzione del tutto opposta: delibera 18 ottobre 2023, n. 470; delibera 15 novembre 2023, n. 527. La giurisprudenza è peraltro granitica sulla dovuta applicazione del principio del “cumulo alla rinfusa” (dopo l’infausta sentenza del 2022 di un C.d.S.).
E ora, su un’altra materia, vengono fuori anche i compilatori del nuovo codice, che si sono fatti abbindolare dall’atto di segnalazione numero 2 del 20 luglio 2022. Il discorso è molto semplice: la sentenza della C.G.U.E. non voleva che la capogruppo dovesse possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria e allora si è proposta l’abrogazione del raggruppamento verticale, senza considerarsi, del tutto illogicamente, che il profilo della maggioritarietà è di carattere “quantitativo” e che quindi, come tale, poteva riguardare solo il raggruppamento orizzontale ma non anche quello verticale, dove la ripartizione delle prestazioni è di carattere “tipologico”. Nessuno ha filtrato con ponderatezza l’atto dell’ANAC, né i compilatori del codice, né il MIT (senza fare differenziazioni fra il Ministro e il suo Ufficio legislativo).
La conseguenza, ovvero l’impatto sul mercato dei lavori pubblici?
Determinandosi una responsabilità integrale su tutto l’appalto in capo a una piccola impresa che esegua solo una categoria scorporabile di importo minore:
1) si scoraggiano le PMI a partecipare in raggruppamento, lasciandosi loro di dover darsi al mercato del subappalto;
2) si favorisce di conseguenza e nel contempo:
a) il massiccio ricorso al subappalto (qualificatorio) per chi ha bisogno di far eseguire le categorie scorporabili;
b) la partecipazione alle gare dei soggetti iper-qualificati (consorzi stabili, consorzi cooperativi e consorzi artigiani).
Il MIT su tutto questo? Assente ieri, assente oggi. È culpa in vigilando.
L’avvio problematico della digitalizzazione operato dall’ANAC è fatto notorio di questi giorni (è stato comunque una “marcia indietro” il comunicato di ieri sera). Anche qui il MIT è stato finora del tutto assente. A che gioco sta giocando il MIT?
Lino Bellagamba, 11 gennaio 2024



