Si afferma che «fermo» resta «il principio della insussistenza di un potere della stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni dell’Agenzia delle entrate attestanti l’assenza di irregolarità fiscali a carico dei partecipanti a una gara pubblica, le quali si impongono alla stessa amministrazione». Leggi perché si tratta di un’affermazione pericolosa. Qui e nel webinar: «Il "punto" sulle criticità applicative dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento alle cause di esclusione: analisi e soluzioni, ovvero "a domanda risponde. Le norme entrate in vigore il 1° gennaio 2024 ».



