Essendo indubbio che la “piena conoscenza” non possa desumersi sempre dalla sola comunicazione di cui all’art. 79, vi è comunque un onere per il concorrente di chiedere senza indugio l’accesso informale agli atti di gara. Di conseguenza il termine decorre a partire dal decimo giorno dalla predetta comunicazione qualora il concorrente ometta di esercitare il predetto diritto.
«Va pertanto evidenziato come la "conoscenza", utile ai fini della decorrenza del (…), sempre laddove la violazione non sia percepibile dal contenuto della dichiarazione di cui all’art. 79, coincida con la cognizione acquisita in sede di accesso informale, a condizione che entro il termine di dieci giorni di cui all’art. 79 cod. proc. amm. l’interessato effettui la relativa istanza. Seguendo questa impostazione sussiste, ad avviso del Collegio, quel giusto contemperamento tra esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e celerità della trattazione delle controversie soggette al rito appalti conforme ai principi affermati dalla Corte di Giustizia» (T.A.R.).



