Vale anche per valore di affidamento (notevolmente) inferiore alla soglia comunitaria.
«6. Quanto al merito, non essendo allo stato possibile la soddisfazione della domanda di subentro nell’aggiudicazione previa dichiarazione di inefficacia del contratto a cui è preordinata la domanda di annullamento dell’aggiudicazione (…) essendo il contratto pacificamente già stipulato ed interamente eseguito sin dalla concessione della misura cautelare monocratica, residua comunque l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso esclusivamente sotto il profilo risarcitorio, per cui il giudice, ai sensi dell’art. 34 c. 3 cod. proc. amm., può comunque convertire d’ufficio l’azione di annullamento in azione di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato (…).
(…).
Si è, in proposito, affermato che la regola comunitaria vigente in materia di risarcimento del danno per illegittimità accertate in materia di appalti pubblici, configura una responsabilità non avente natura né contrattuale né extracontrattuale ma oggettiva, sottratta ad ogni possibile esimente, poiché derivante dal principio generale funzionale a garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi delle imprese, a protezione della concorrenza, nel settore degli appalti pubblici (…).
Tale regola non può essere circoscritta ai soli appalti comunitari, ma deve estendersi, in quanto principio generale di diritto comunitario in materia di effettività della tutela, a tutto il campo degli appalti pubblici, nei quali i principi di diritto comunitario hanno diretta rilevanza ed incidenza, anche per il richiamo che ad essi viene fatto dal nostro legislatore nel Codice dei Contratti pubblici (…)» (T.A.R.).



