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FREE Le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore a EUR 5.000 nelle ultime «indicazioni operative» dell’ANAC (2 febbraio 2024): liberare stazioni appaltanti e operatori economici dalla carcerazione digitale

«Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. (…). La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione». Come è stato notato, tale assunto contrasta sia con la L. 296/2006, sia con il codice dei contratti stesso, art. 48, comma 3: «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa».

Si spera che il legislatore liberi tutto l’«affidamento diretto», e non solo quello di importo inferiore a EUR 5.000, dalla carcerazione digitale recata dall’ANAC. Non c’è nessuna differenza concettuale fra l’affidamento di importo inferiore a EUR 5.000 e quello fino a sotto EUR 140.000 per servizi e forniture e fino a sotto EUR 150.000 per i lavori. Non serve nessuna piattaforma per l’attività istruttoria del RUP. È ora scossa che Salvini si dia una smossa. Perché la colpa finale non sarebbe dell’ANAC, ma di chi le fa fare queste assurdità, pienamente contrarie al codice, alla semplificazione per tutti, al principio del risultato.

Capiamo intanto come siamo messi: «Il ciclo di vita dei contratti pubblici nel D.Lgs. n. 36/2023, gli obblighi di digitalizzazione, l’integrazione del MEPA con la piattaforma dei contratti pubblici dell’ANAC».