Una norma che va disapplicata senza mezzi termini. Anche qui, così come per l’affidamento diretto, il governo, ovvero i suoi consulenti scelti in via fiduciaria, non conoscono il diritto comunitario.
Si riporta l’art. 70 del codice, comma 11, così come modificato:
«Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’ articolo 53, comma 2, lettera c)».
In sostanza, ratione materiae («nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»), quando si adotta una procedura ristretta ovvero negoziata con bando, già di valore comunitario, i termini sarebbero gli stessi che per il caso di «urgenza».
La norma – solo per importi di valore comunitario – va disapplicata senza mezzi termini, in quanto contrasta con una precisa disposizione di direttiva: i termini ridotti sono previsti solo per il caso di «urgenza».
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