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FREE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: SUI CRITERI LA COMMISSIONE NON PUÒ SPECIFICARE NIENTE

Principio corretto dopo il “terzo correttivo”, che non tutta la giurisprudenza ha ancora capito.

«Osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, nelle gare svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale articolazione dei criteri valutativi previsti dal bando in sub-criteri, cui assegnare sub-pesi o sub-punteggi, deve essere stabilita dalla stazione appaltante ed indicata nel bando, mentre non può essere stabilita dalla Commissione di gara dopo la presentazione delle offerte.

Lo stesso art. 83 stabilisce, poi, che "ove necessario" il bando può prevedere, per ciascun criterio di valutazione prescelto, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, definendo così una griglia di valutazione ancora più analitica (comma 4).

Ora, l’opportunità, o la necessità, di definire anche i sub-criteri o i subpunteggi va valutata in relazione all'analiticità dei criteri principali (o primari) ed all'idoneità di questi ad assicurare, per un verso, un’adeguata e compiuta valutazione delle offerte e, per altro verso, il rispetto del principio di trasparenza ed efficacia» (T.A.R. Veneto, I, 17 settembre 2014, n. 1219).

 

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