La norma cui ci si riferiva: «La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici» (D.Lgs. 36/2023, art. 108, comma 4, 2° cpv.). L’affermazione è destituita di fondamento. Perché? Qui e nel webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: “full immersion” sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».



