Il T.A.R. campano (che si riporta) rinvia alla sentenza del T.A.R. toscano, che non brilla per nulla per logicità. C’è solo un binomio in realtà e da sempre, per cui con il nuovo codice non è cambiato proprio nulla: i costi della manodopera offerti sono sempre e comunque ribassabili e quindi valutabili e sempre da valutarsi, con l’assoluta eccezione dei «trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. a)). La previsione che i «costi della manodopera (…) sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso» (art. 41, comma 14, 1° cpv.) è velleitaria e rozza, in contrasto secco ed immediato con i principi euro unitari. E quanto all’inciso: «Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale» (2° cpv.), esso configura una regola ordinaria della materia (che va pertanto sempre applicata da parte del RUP) e non un giustificativo eccezionale della presunta "non ribassabilità" dei costi in discorso. Anche nel webinar: «Il "punto" sulle criticità applicative dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento alle cause di esclusione. Quesiti a "ruota libera"».



