«Le Linee Guida ANAC n. 6 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 (approvate con deliberazione 16 novembre 2016, n°1293) al par. 3.1 ribadiscono quest’ultimo principio affermando che “I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice”». Sì, ma attenzione, già con il D.Lgs. 50/2016, ora con il D.Lgs. 36/2023! È «fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h)» dell’art. 98 del nuovo codice. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «Il "punto" sulle criticità applicative dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento alle cause di esclusione. Quesiti a "ruota libera"».



