Alla data fissata dal bando per la presentazione delle offerte, la cartella di pagamento non era scaduta e non risultava decorso il termine di sessanta giorni previsto dalla legge per l’impugnazione della cartella medesima. Ma l’operatore economico non ha posseduto con continuità il requisito della regolarità fiscale a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara, né ha ottemperato agli obblighi di comunicazione ormai specificamente posti a carico di tutti gli operatori economici. L’omissione dichiarativa, unitamente alla circostanza che l’operatore economico abbia deciso di adottare tardivamente misure di self-cleaning, richiedendo la definitiva rateizzazione del debito tributario dopo circa tre mesi dalla notifica della cartella di pagamento e, comunque, di darne comunicazione solo a seguito di formale richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, è idonea ad integrare un grave illecito professionale. Qui e nel webinar, anche in house: «Il "punto" sulle criticità applicative dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento alle cause di esclusione. Quesiti a "ruota libera"».



