In sostanza, offrire un ribasso del 46,09% sull’importo a base d’asta non comprendente i costi della manodopera corrisponde ad offrire un ribasso del 31,42% sull’importo a base d’asta comprendente i costi della manodopera. Ma allora, perché non tagliare la testa al toro, evitando inutili giri tortuosi? A che serve riportare l’inciso: «I costi della manodopera (…) sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso»? Il bando deve essere la sede del clare loqui. Quindi: 1) non riportare il predetto inciso; 2) precisare, nel contempo, che non sono ribassabili i «trattamenti salariali minimi inderogabili», mentre lo sono i «minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13». In sostanza, evitare esclusioni che si basino su un aspetto meramente formale. O no? Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «La gara d’appalto di servizi e forniture, anche alla luce dell’analisi critica del bando-tipo ANAC n. 1/2023: opzioni e “rinnovi”, qualificazione ed esecuzione fra raggruppamenti e consorzi e ogni altra pendente questione».



