"Trattamento salariale minimo inderogabile, minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 e costo della manodopera sono tutti concetti diversi nella sistematica del Codice e che non devono tra loro essere confusi": la tesi che fin dall’inizio abbiamo sempre sostenuto. La pregiata lezione di un giudice amministrativo alla grossolana sentenza dell’altro giorno. Non è proprio cambiato nulla rispetto al precedente codice. La velleitaria pretesa laburista del legislatore della legge-delega – né “tecnico”, né filo-comunitario” – che mostra tutta la sua debolezza. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «La gara d’appalto di servizi e forniture, anche alla luce dell’analisi critica del bando-tipo ANAC n. 1/2023: opzioni e “rinnovi”, qualificazione ed esecuzione fra raggruppamenti e consorzi e ogni altra pendente questione».



