Una volta messi a disposizione i documenti, le impugnazioni delle “decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte” devono avvenire con il rito speciale di cui al comma 4 dell’art. 36 del codice. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «FOCUS – Le cause di esclusione e l'accesso nel nuovo codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 36/2023, artt. 35, 36, 94, 95, 96, 97 e 98».