Che cosa ha voluto dire il legislatore con il novellato comma 11 dell’art. 108 del codice: «In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta»? Qui e nel materiale dei webinar: «Introduzione generale al "correttivo" del codice dei contratti pubblici, adottato con il D.Lgs. 209/2024»; «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato».



