Una storia che si ripete spesso. Intanto, da sempre, non sussiste nessuna preclusione alla partecipazione alla stessa gara. Non sussiste neppure nessuna presunzione di collegamento sostanziale, la cui eventuale sussistenza va motivatamente comprovata previa garanzia del contraddittorio. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «FOCUS – Le cause di esclusione e l'accesso nel nuovo codice dei contratti pubblici, dopo il “correttivo”: il D.Lgs. 36/2023, artt. 35, 36, 94, 95, 96, 97 e 98».



