Secondo il principio ubi commoda, ibi incommoda, l’operatore economico avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 36 del 2023, in quanto il consorzio non possedeva i requisiti per partecipare alla gara. Ma l’interpretazione del C.d.S. appare superata o comunque non pacifica. È vexata quaestio, da monitorare. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «FOCUS – Le cause di esclusione e l'accesso nel nuovo codice dei contratti pubblici, dopo il “correttivo”: il D.Lgs. 36/2023, artt. 35, 36, 94, 95, 96, 97 e 98».



