Si sostiene l’«interpretazione (…) che la pubblicità dell'avvio della consultazione di cui al correttivo non corrisponda a quella dell'indagine di mercato». Figurarsi se non veniva fuori anche una lettura del genere! La presunzione è quella di ricercare una ratio legis in un evidente pleonasmo del legislatore, che ha considerato solo quanto già non prevedeva l’art. 50 del corpo principale del codice e non ha considerato quanto già prevedevano l’ALLEGATO II.1 nonché i principi fondamentali del Trattato per il sotto soglia. Prendiamola con un sorriso, ma la leggerezza della tesi (sostenuta anche dall’ANCE: 20 febbraio 2025) va evidenziata in modo netto. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «Le acquisizioni vincolate (di servizi e forniture) e tutto il sotto-soglia (anche di lavori), dopo il “correttivo”: l’affidamento diretto (con gli schemi di avviso di consultazione, di richiesta di preventivo e di decisione di contrarre), la negoziata».



