L’odierno articolo 57, comma 1, lett. a), del codice («Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio») si applica anche all’affidamento diretto? Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «Le acquisizioni vincolate (di servizi e forniture) e tutto il sotto-soglia (anche di lavori), dopo il “correttivo”: l’affidamento diretto (con gli schemi di avviso di consultazione, di richiesta di preventivo e di decisione di contrarre), la negoziata».



