L’«onere probatorio non può ritenersi assolto nel caso di specie dalla controinteressata, la quale ha presentato delle dichiarazioni contenenti motivazioni generiche volte a giustificare la richiesta di oscuramento (…) e che, come tali, non possono ritenersi né “motivate”, non risultando indicato alcun elemento, specifico e concreto, che possa giustificare la qualificazione delle informazioni oscurate come veri e propri “segreti tecnici o commerciali”, né tantomeno “comprovate”, non essendo stata fornita alcuna prova della fondatezza delle affermazioni della controinteressata». È sempre questa! Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».



