«Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri» (D.Lgs. 36/2023, art. 107, comma 8, primo periodo). Cfr., piuttosto, una chiara sentenza del Consiglio di Stato sul punto. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «L’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il “correttivo”: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».



