È precluso al giudice amministrativo di sovrapporre il proprio giudizio alla disamina compiuta dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità. Sufficiente che la stazione appaltante abbia (nell’esercizio della richiamata sua discrezionalità) ritenuto sufficiente ed esaustiva l’adozione delle misure organizzative che escludono la permanente rilevanza dell’illecito e possano condurre a un giudizio di attuale affidabilità del concorrente. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”», 10 giugno 2025.



