«La decisione (…) non può essere condivisa in quanto la motivazione del diniego all’accesso fondata sugli opposti aspetti di segretezza risulta generica non essendosi evidenziate comprovate ragioni ostative né risulta per tabulas l’esistenza di specifici segreti di natura industriale; invero, la stazione appaltante non ha operato alcuna autonoma valutazione né ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza di segreti industriali o commerciali meritevoli di protezione, limitandosi a recepire in maniera acritica la posizione espressa dalla controinteressata senza ulteriori specificazioni. Tale modus operandi risulta illegittimo ed è stato stigmatizzato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea» … Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”», 10 giugno 2025.



