Il documento presentato in gara non poteva ritenersi espressione del potere di certificazione, in quanto il soggetto che lo aveva rilasciato non era un “organismo di valutazione della conformità”, ai sensi dell’allegato II.8 al D.Lgs. 36/2023. Aggiudicazione annullata, poiché l’aggiudicataria avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore a quello della ricorrente, in ragione del mancato possesso di una valida certificazione AS 8000 e della mancata prova della sussistenza dei requisiti con mezzi diversi. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «L’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il “correttivo”: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione», 24 giugno 2025.



