Nel provvedimento non viene in alcun modo rappresentato come l’asserito contrasto con il relativo paradigma normativo di riferimento possa aver avuto ripercussioni di natura sostanziale sull’assegnazione del punteggio relativo al criterio “modificato” nella sua natura (da quantitativo a qualitativo) e, quindi, sul provvedimento finale di aggiudicazione della gara, essendosi valutata solo in astratto la violazione dei principi che ispirano in linea generale le procedure ad evidenza pubblica. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «L’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il “correttivo”: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione», 24 giugno 2025.



