Si osserva: «occorre comunque conferire una lettura restrittiva, sia quanto alla configurabilità del segreto, sia per quanto riguarda la sua prova»; «la dichiarazione dell’operatore non risulta essere stata fatta oggetto di alcun vaglio ad opera della Stazione appaltante con riferimento all’effettiva presenza dei rappresentati segreti tecnici o commerciali rinvenibili all’interno degli atti oscurati». Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».



