Da esse, non irragionevolmente, si è tratta la convinzione della commissione di un grave illecito professionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 98, comma 3, lett. c). La valutazione della nozione di grave illecito professionale è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Il webinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”», 21 ottobre 2025.



