«In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti» (paragrafo n. 5). È passato più di un mese, ma ancora non conosciamo la relazione illustrativa. Intanto siamo sotto il giogo di quel falsissimo principio ai sensi del quale, con il nuovo codice, si teorizza grossolanamente la tendenziale assimilazione dei consorzi cooperativi ed artigiani ai consorzi stabili. Il webinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».



