L’operatore economico ha adeguatamente provato l’indispensabilità della documentazione richiesta ai fini della possibile difesa in giudizio, ma questa non basta. Da parte della stazione appaltante occorre quell’effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza: l’ostensione può essere allora negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale “interesse c.d. limite”, un’informazione specificatamente individuata. Il webinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».



