L’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, diversamente dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che l’anomalia non debba essere più intesa come deviazione automatica da parametri numerici, ma come una possibile criticità da accertare attraverso un’analisi sostanziale e contestualizzata, affidata alla discrezionalità della stazione appaltante. La stazione appaltante può avviare la verifica di anomalia anche in assenza di soglie matematiche. Non è richiesto nessun metodo predefinito per la determinazione della c.d. soglia di anomalia, rimettendosi ad ogni singola Amministrazione la valutazione dei criteri da seguire. Il webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al "correttivo”, con le sue criticità (n. 280 facciate)».



