«La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti (…) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti» (ANAC, bando-tipo n. 1/2023, aggiornato al “correttivo”, paragrafo n. 22). Il giudice amministrativo: «ritenuto, dunque, che il provvedimento di esclusione dalla gara esorbita dalle competenze della commissione – che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico (…), in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie – l’impugnato provvedimento deve ritenersi illegittimo per incompetenza» (principio consolidato); «il vizio di incompetenza, ad avviso del collegio, non può ritenersi meramente formale». Il webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al "correttivo”, con le sue criticità (n. 280 facciate).



