Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS L’ANAC (contraddicendosi un po') conferma la sua tesi secondo cui i RUP sono due: come gestire (forse) il contrasto con l’art. 62, comma 13 del codice

Cfr. la riconferma da parte dell’ANAC della sua impostazione. Ma cfr. l’art. 62, comma 13 del codice: «Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza». L’impostazione dell’ANAC va quindi in contrasto con quanto prevede il D.Lgs. 36/2023. Tuttavia è anche vero, oggettivamente, che la «stazione appaltante beneficiaria» non può non avere un suo RUP (“responsabile unico di processo). E quindi? Qui e nel webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al 1° aprile 2026, con le sue criticità (n. 292 facciate)».

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