Atteso che non sarebbe stato ragionevole prevedere un criterio di attribuzione frazionata del punteggio in ragione delle quote di esecuzione, se la lex specialis non stabiliva che la certificazione dovesse essere posseduta da ciascuna impresa raggruppata (ciò che sarebbe stato il principio corretto, essendo tutte le raggruppate co-esecutrici dell’appalto), poi finisce che per la premialità basta il possesso del requisito da parte solo di una raggruppata (l’indicata capogruppo, nella fattispecie). Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».



