Ancora qui si discute dei termini della verifica a campione di cui all’art. 48 del codice (peraltro superato dal principio della decertificazione …), mentre stazioni appaltanti ed imprese sono soffocate dal mostro dell’AVCPASS (per la quale non ci sono neppure manuali-utente aggiornati).
Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 4 marzo 2015, n. 3692, qui sotto riportata.
N. 03692/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08164/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8164 del 2001, proposto da:
Impresa MP Pagliuca Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Di Martino e Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via dell'Orso, 74;
contro
Provincia di Biella, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicolò Paoletti in Roma, Via Barnaba Tortolini, 34;
Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto del 15 maggio 2001, che esclude dalla gara la ricorrente per non aver rispettato il termine di cui all’art. 10 quater l. n. 109 del 1994;
del verbale del 20 aprile 2001 richiamato nella nota impugnata;
del provvedimento del 4 giugno 2001 della Provincia di Biella avente ad oggetto l’escussione della fideiussione;
del provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi, di segnalazione dei fatti all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Biella e dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
L’amministrazione provinciale di Biella ha indetto un pubblico incanto per l’appalto dei lavori di risanamento strutturale del Ponte di Miagliano, sul torrente Cervo, a servizio della S.P. 509 “Andorno- Miagliano”.
La Commissione di gara, con verbale del 20 aprile 2001 – rilevato che gli Uffici hanno avanzato richiesta per la presentazione della documentazione probatoria alla Pagliuca Srl selezionata in sede di estrazione a sorte e rilevato che tale impresa non ha inviato la richiesta documentazione entro i termini fissati dalla legge – ha proceduto all’esclusione della ricorrente dalla gara, demandando al Dirigente del Settore Lavori Pubblici per ciò che riguarda l’escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.
La stazione appaltante, con atto del 15 maggio 2001, ha comunicato alla MP Pagliuca Srl l’esclusione dalla gara di appalto per non aver provveduto a comprovare, nel termine perentorio di dieci giorni, i requisiti richiesti dal bando di gara, non avendo inviato la richiesta documentazione entro i termini fissati dall’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994.
Con successivo atto del 4 giugno 2001, l’amministrazione ha chiesto alla Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994, il pagamento della somma di euro 16.888,14 dovuti in base alla polizza fideiussoria del 26 marzo 2001, specificando che l’incameramento della cauzione è stato disposto a seguito dell’inadempimento degli obblighi di cui alla suddetta legge, vale a dire per non aver rispettato il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta stabilito per la produzione della documentazione probatoria indicata nel bando di gara a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
La ricorrente ha impugnato detti atti, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Violazione di tutti i principi in tema di produzione di documenti nell’ambito dei concorsi della p.a.
La ricorrente, al fine di trasmettere i documenti all’amministrazione provinciale, si sarebbe avvalso di un corriere postale autorizzato dal competente Ministero, al quale il plico sarebbe stato consegnato per la spedizione, preannunciata nello stesso giorno con apposito fax alla Provincia, nei dieci giorni previsti dalla norma di legge, mentre sarebbe pervenuto il giorno successivo.
Se è utilizzato il servizio postale, la data di spedizione varrebbe a tutti gli effetti anche quale data di ricezione, per cui l’inoltro dei documenti dovrebbe ritenersi tempestivo.
Violazione di tutti i principi in tema di ragionevolezza e proporzionalità dell’agire amministrativo. Violazione artt. 3 e 97 Cost.
In ogni caso, il ritardo sarebbe stato di poche ore e non sarebbe imputabile alla ricorrente e, inoltre, i dieci giorni assegnati sarebbero caduti “a cavallo” delle festività pasquali. Sul punto, la ricorrente ha impugnato anche la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 25 ottobre 1999 la quale, a differenza che per gli aggiudicatari, non ammette alcuna deroga o giustificazione nell’ipotesi di superamento del termine per i sorteggiati.
L’amministrazione provinciale di Biella ha contestato le censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta limitatamente all’escussione della cauzione con ordinanza di questa Sezione n. 4967 del 2001.
La ricorrente e la Provincia di Biella hanno prodotto altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994, ratione temporis vigente, stabilisce che le stazioni appaltanti, “prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito”.
La disposizione prevede inoltre che, “quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità” per i conseguenti provvedimenti.
L’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 riproduce sostanzialmente la stessa disciplina, aggiungendo che l’Autorità “dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”.
La giurisprudenza, in linea generale, ha avuto modo di chiarire che tale normativa è preordinata ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così da essere strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale la sanzione dell’esclusione dalla gara, con l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici risulta essere del tutto coerente, adeguata e si ricollega correttamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta (ex multis: Cons. Stato, V, 28 aprile 2014, n. 2201).
2. Con il primo motivo d’impugnativa, la ricorrente sostiene che la trasmissione della documentazione, preannunciata da un fax alla stazione appaltante nella stessa giornata, entro il decimo giorno dalla richiesta sarebbe puntuale ancorché pervenuta alla stazione appaltante successivamente, nel caso di specie l’undicesimo giorno.
La tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, non può sussistere dubbio sulla perentorietà del termine a suo tempo previsto dall’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994 ed oggi sancito dall’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006.
La giurisprudenza è sempre stata costante nel ritenere che tale termine, in relazione alla verifica a campione, abbia natura perentoria (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato 30 luglio 2013, n. 4023, con cui la Sezione Sesta ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione sulla natura, perentoria o ordinatoria, del termine previsto dall’art. 48, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli aggiudicatari, che richiama, tra le tante, Cons. Stato, IV, 16 febbraio 2012, n. 810; Cons. Stato, V, 13 dicembre 2010, n. 8739; Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 3804).
L’individuazione del termine come perentorio discende dalla sua ratio, consistente nella “esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento”, in coerenza con la giurisprudenza prevalente secondo cui l’art. 152 c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, “vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all’interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio” (cfr. Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, 25 febbraio 2014, n. 10).
Pertanto, la questione centrale sottesa alla doglianza avanzata da parte ricorrente concerne se possa intendersi o meno rispettato il termine perentorio di dieci giorni laddove, come nel caso di specie, la documentazione sia stata spedita, attraverso corriere, entro lo scadere del decimo giorno, ma sia successivamente pervenuta (all’undicesimo giorno) presso la stazione appaltante.
La ratio alla base della perentorietà del termine, come detto, è stata individuata principalmente nella “celerità insita nella fase specifica del procedimento” in cui si colloca la richiesta, per cui, in presenza di esigenze acceleratorie e non meramente sollecitatorie, non sembra possa revocarsi in dubbio – come, d’altra parte, evincibile chiaramente anche dalla lettera della norma che utilizza la locuzione “presentando la documentazione” e non inviando o trasmettendo la documentazione - che nel termine indicato la documentazione debba pervenire presso la stazione appaltate onde consentire la sollecita verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati senza dilatare ingiustificatamente i tempi della procedura.
In sostanza, l’imprenditore concorrente, nel presentare la propria offerta, assume anche l’onere di comprovare, a richiesta, il possesso dei requisiti di partecipazione attraverso la presentazione della relativa documentazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, salva l’oggettiva impossibilità alla produzione della documentazione la cui prova grava sull’impresa.
Ne consegue che l’aver consegnato entro il predetto termine la documentazione ad un corriere, sia pure autorizzato dal competente Ministero, non esonera affatto il concorrente dal garantire che la documentazione pervenga alla stazione appaltante entro il termine indicato, atteso che l’imprenditore, nell’affidare la documentazione ad un terzo, assume l’alea che il plico spedito possa non essere consegnato tempestivamente.
La fattispecie, infatti, si presenta del tutto diversa da quella in cui la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, ha ricollegato gli effetti della notificazione del ricorso giurisdizionale, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari completamente sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Ciò almeno per le seguenti ragioni:
- nella fattispecie in esame la legge impone specificamente all’interessato l’onere di “presentazione” della documentazione nel termine, dovendo quindi ritenersi che l’avvalersi dell’ausilio di un corriere costituisce una facoltà che rientra totalmente nel rischio d’impresa del concorrente che se ne avvale;
- le esigenze di speditezza procedimentale, presenti in modo chiaro nella specifica fase cui ineriscono i controlli ex art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, non sono parimenti presenti nella fase processuale di introduzione del giudizio.
Va da sé, allora, che, nonostante l’esiguità del ritardo, il provvedimento di esclusione del 15 maggio 2001 costituisce inevitabile e doveroso effetto della mancata presentazione della documentazione entro il termine tassativo di dieci giorni dalla richiesta.
Con riferimento all’impugnativa della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 25 ottobre 1999 la quale, a differenza che per gli aggiudicatari, non ammette alcuna deroga o giustificazione nell’ipotesi di superamento del termine per i sorteggiati, occorre precisare che l’ultima parte dell’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994 (così come ora il secondo comma dell’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006) prevede che la richiesta della documentazione a comprova sia inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.
In proposito, al termine di lungo periodo di oscillazione giurisprudenziale, l’Adunanza Plenaria 25 febbraio 2014, n. 10, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’articolo 48, comma secondo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma primo del medesimo articolo, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, di cui al comma primo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti”.
Di talché, avendo natura perentoria anche il termine previsto per la comprova dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra questa ipotesi e quella dei concorrenti assoggettati a verifica previo sorteggio di cui al primo comma dell’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 (ex art. 10, comma 1 quater, prima parte l. n. 109 del 1994).
3. Il Collegio ritiene che possa trovare accoglimento l’azione di anullamento dell’atto con cui, in data 4 giugno 2001, l’amministrazione ha chiesto alla Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994, il pagamento della somma di euro 16.888,14 dovuti in base alla polizza fideiussoria del 26 marzo 2001 nonché del verbale in data 20 aprile 2001, nella parte in cui la Commissione di gara demanda al Dirigente Settore Lavori Pubblici per ciò che riguarda l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità d vigilanza.
I principi elaborati dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sulla cauzione provvisoria possono così riassumersi (cfr. Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 34; Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n. 8, richiamate da Cons. Stato, V, 31 dicembre 2014, n. 6455):
I) la cauzione costituisce, strutturalmente, parte integrante dell'offerta e non mero elemento di corredo della stessa (che la stazione possa liberamente richiedere e quantificare);
II) l’escussione della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell’ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa ad una gara pubblica e costituisce conseguenza della violazione dell’obbligo di diligenza gravante sull’offerente, tenuto conto che gli operatori economici, con la domanda di partecipazione, sottoscrivono e si impegnano ad osservare le regole della relativa procedura delle quali hanno piena contezza;
III) la sua finalità è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, nonché di escludere da subito i soggetti privi delle richieste qualità volute dal bando;
IV) l’escussione dà vita ad una misura autonoma ed ulteriore (rispetto alla esclusione dalla gara ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza), che costituisce, mediante l’anticipata liquidazione dei danni subiti dall’amministrazione, un distinto rapporto giuridico fra quest’ultima e l’imprenditore (tanto che si ammette l’impugnabilità della sola escussione se ritenuta realmente ed esclusivamente lesiva dell’interesse dell’impresa);
V) sotto il profilo della natura giuridica si ritiene che, ferma restando la generale distinzione fra l’istituto della clausola penale (1383 c.c.) avente funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento e della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) avente la funzione di dimostrare la serietà dell’intento di stipulare il contratto sin dal momento delle trattative o del perfezionamento dello stesso, l’istituto della cauzione provvisoria debba ricondursi alla caparra confirmatoria, sia perché è finalizzata a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, sia perché tale qualificazione risulta la più coerente con l’esigenza, rilevante contabilmente, di non vulnerare l’amministrazione costringendola a pretendere il maggior danno; in definitiva e in sostanza, si tratta di una misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio, che costituisce l’automatica conseguenza della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati.
Di talché, mentre è indubbio che la mancata presentazione nei termini della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa, costituisce presupposto giustificativo dell’esclusione dell’impresa dalla gara, non può dirsi allo stesso modo che il mero ritardo nella presentazione della documentazione possa costituire di per sé solo presupposto giustificativo per l’adozione delle ulteriori misure della escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Le norme che si sono succedute nel tempo, infatti, hanno ancorato l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza, quale conseguenza automatica e del tutto vincolata dell’esclusione, a fattispecie diverse dalla ritardata presentazione della documentazione, vale a dire all’assenza della prova del possesso dei requisiti ovvero al caso in cui la documentazione fornita non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta.
In altri termini, il Collegio ritiene che occorre distinguere l’ipotesi della presentazione tardiva della documentazione, alla quale consegue la sola esclusione dalla gara, dalle ipotesi della omessa presentazione della documentazione o della trasmissione di documentazione che non confermi quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione o di offerta, che costituiscono i presupposti legali per procedere, oltre che all’esclusione, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
Ciò in quanto - se l’escussione della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell’ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa alla gara pubblica e se la sua finalità è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, nonché di escludere da subito i soggetti privi delle richieste qualità volute dal bando - è consequenziale che il vulnus per i suddetti interessi pubblici sussiste nelle ipotesi di omessa presentazione della documentazione o di falsità dei requisiti dedotti, ma non anche nella ipotesi di mero ritardo nella presentazione di una documentazione da cui emerga, in base alla successiva valutazione dell’amministrazione, la comprova della sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati.
In sostanza, nella ipotesi, quale quella in questione, di ritardo mero, si è certamente in presenza di una negligenza tale da giustificare l’esclusione in quanto il ritardo incide sull’interesse pubblico al celere espletamento della gara, ma non anche da giustificare l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza, misure automaticamente applicabili alle più gravi ipotesi - in quanto incidenti sugli interessi pubblici volti a garantire la presentazione di offerte serie ed affidabili - di omissione o di false dichiarazioni..
Il Collegio ritiene che tale soluzione esegetica sia coerente, oltre che con la ratio, con lo stesso tenore letterale del dettato normativo in materia.
L’esclusione cui segue l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza è prevista dalla seconda parte dell’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994 (oggi riprodotto in modo quasi identico nell’48, comma 1 seconda parte, d.lgs. n. 163 del 2006) che, per l’appunto, fa riferimento alle ipotesi di maggiore gravità in precedenza richiamate.
L’esclusione per l’ipotesi di mero ritardo, invece, può evincersi dalla prima parte delle disposizioni, che prevedono l’obbligo per i candidati sorteggiati di comprovare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti.
In proposito, occorre tenere conto che ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. d), n. 2) d.l. n. 70 del 2011, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti.
Tale norma può considerarsi ricognitiva di un principio generale esistente già al momento in cui ha avuto origine la presente controversia, sicché il mancato adempimento alle prescrizioni previste dall’art. 10, comma 1 quater, prima parte, l. n 109 del 1994 (ora contenute nell’art. 48, comma 1, prima parte d.lgs. n. 163 del 2006) determina senz’altro l’esclusione del concorrente dalla gara.
Il Collegio, in definitiva, ritiene che l’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994 (come ora l’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006) possa essere scorporato in due distinte ipotesi: la prima, da intendere nel senso che il mancato adempimento alla prescrizione di legge (id est: la presentazione fuori termine della documentazione) dà senz’altro luogo all’esclusione in base al richiamato principio di carattere generale, ora contenuto nell’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici, secondo cui la stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste da leggi vigenti; la seconda, prevista dalla successiva parte della disposizione per le ipotesi più gravi, dà luogo non solo all’esclusione, ma anche all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Nel caso di specie, trattandosi di mero ritardo nella trasmissione della documentazione, non si verte nell’ipotesi di omessa presentazione della documentazione né sussiste la dimostrazione che non siano stati comprovati i requisiti richiesti e dichiarati, per cui la stazione appaltante aveva il dovere di escludere la concorrente dalla gara, ma, in assenza della verifica della documentazione, non poteva procedere all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Va da sé che la soluzione esegetica condivisa dal Collegio, nel distinguere l’ipotesi del mero ritardo nella presentazione della documentazione a comprova (cui segue la sola esclusione dalla gara), dall’ipotesi di omessa presentazione della documentazione e di falsità delle dichiarazioni rese di sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta (cui segue anche l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza) postula il necessario esame da parte della stazione appaltante della documentazione trasmessa in ritardo al fine di verificare se, oltre l’esclusione del concorrente dalla gara, debba provvedere all’irrogazione delle ulteriori misure afflittive, esame che, nel caso di specie, non risulta effettuato.
L’accoglimento dell’azione impugnatoria proposta avverso l’atto di escussione della cauzione provvisoria del 4 giugno 2001 nonché avverso il verbale del 20 aprile 2001 nella parte in cui la Commissione demanda al Dirigente Settore Lavori Pubblici per ciò che riguarda l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza determina, per l’effetto, l’annullamento di tali atti.
4. Le spese della controversia, considerata la parziale soccombenza reciproca, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, così provvede sul ricorso in epigrafe:
respinge l’azione di annullamento proposta avverso il provvedimento di esclusione del 15 maggio 2001;
accoglie l’azione di annullamento proposta avverso l’atto di escussione della cauzione provvisoria del 4 giugno 2001 nonché avverso il verbale del 20 aprile 2001 nella parte in cui la Commissione prevede l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza e, per l’effetto, annulla tali atti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



