Ma il problema si risolve sul piano pratico ...
Cfr. Corte Costituzionale, 12 luglio 2013, n. 187:
«(…) L’art. 64, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 – comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – attribuisce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di approvare i “bandi-tipo”, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate.
Il bando-tipo costituisce pertanto lo schema di riferimento e detta criteri univoci ai fini della redazione del bando di gara ai sensi dell’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, costituendone, pertanto, puntuale esplicazione e attuazione.
In questo senso, è stato qualificato anche dalla determinazione n. 4 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 10 ottobre 2012, che lo ha definito «quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara».
In sintesi, il bando-tipo approvato dall’Autorità costituisce parametro specificativo della determinazione dei requisiti richiesti a vario titolo dal Codice degli appalti per: la partecipazione alle gare; la presentazione e la valutazione delle offerte, con particolare riferimento ai criteri di valutazione circa la carenza di elementi essenziali e di incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta; le cause di esclusione; la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari e dei consorzi stabili; la garanzia della qualità e dell’ambiente. Esso assume pertanto caratteri assai articolati e puntuali ai fini dell’individuazione dei criteri di disciplina delle diverse fasi della procedura di scelta del contraente, configurandosi come modello cui sono tenute ad uniformarsi le stazioni appaltanti “nella base”, pur mantenendo queste ultime una limitata discrezionalità nel grado di dettaglio dei bandi e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare.
Ne consegue la preclusione per il legislatore provinciale, ancorché dotato di autonomia speciale, ad intervenire in tale ambito materiale riconducibile alla «tutela della concorrenza», nei termini precisati di derivazione comunitaria (ex plurimis, le già richiamate sentenze n. 328 e n. 114 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010). In questa prospettiva, il richiamato rapporto tra le funzioni dell’Autorità di vigilanza nell’approvazione dei bandi-tipo e l’obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di discrezionalità “intermedio” riservato alla Giunta provinciale: il legislatore provinciale risulta pertanto – alla luce della sopra menzionata giurisprudenza di questa Corte – privo del titolo competenziale ad intervenire in subiecta materia.
Quanto al rapporto tra il riparto di competenze legislative tra Stato ed enti territoriali e le funzioni svolte dalle Autorità di regolazione, questa Corte ha ribadito, in più pronunce, che queste ultime sono funzionali a garantire la tutela e la promozione della concorrenza e la realizzazione di mercati concorrenziali (da ultimo, sentenza n. 41 del 2013). In tale contesto, in specifico riferimento ai bandi-tipo approvati dalle Autorità, la Corte ha affermato che, fermo restando il residuo margine di discrezionalità delle amministrazioni nell’elaborazione in dettaglio dei bandi delle gare, le Autorità stesse sono competenti a stabilirne i criteri fondamentali di redazione, senza che l’esercizio delle loro funzioni possa produrre alcun tipo di alterazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali, costituendone anzi presupposto e supporto (sentenze n. 41 del 2013 e n. 88 del 2009).
In questa prospettiva, l’adeguamento della disciplina provinciale alla norma interposta invocata nel presente giudizio non è previsto soltanto «sulla base» – come asserisce la difesa provinciale e come dispone la norma impugnata – ma con riguardo al complesso dei puntuali e articolati criteri previsti nei bandi-tipo adottati dall’Autorità, permanendo comunque la facoltà delle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, di motivare espressamente in ordine ad eventuali deroghe. Queste ultime rimangono pur sempre ammissibili tanto per le stazioni appaltanti delle amministrazioni statali, quanto per quelle regionali e per quelle degli enti territoriali dotati di autonomia speciale, sorrette dalle peculiari condizioni dello statuto di autonomia. (…)».



