Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al "correttivo", con le sue criticità (n. 292 facciate)

19 maggio 2026, martedìwebinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori specialiLa piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.


PREMESSA
Nella giornata si recherà l'analisi ragionata delle criticità del bando-tipo n. 1/2023 adottato dall'ANAC per servizi e forniture, aggiornato al "correttivo". Alla luce della giurisprudenza, si illustrerà ciò che non va bene e ciò che manca, con il consueto approccio teorico-pratico. Si osserva che «il Disciplinare potrà essere utilizzato anche dagli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali» (relazione illustrativa).
Si metterà a disposizione 
il bando-tipo, in formato riscrivibile (allo stato di n. 292 facciate). Con un diverso colore – per una più ponderata lettura da parte dell’utente – è evidenziato il testo del bando-tipo che è cambiato rispetto alla precedente versione (con lo stesso diverso colore è evidenziato, con carattere barrato, il testo non più vigente del bando-tipo stesso). Con un terzo colore, all’interno del testo del bando-tipo, sono riportati box di analisi, con richiami giurisprudenziali e normativi, con schemi riepilogativi della questione che si pone sul singolo punto e con le soluzioni proposte di integrazione ovvero di motivata deroga. Si evidenzia inoltre il contenuto della relazione illustrativa che impatta sulla definizione del disciplinare di gara, senza tuttavia integrarlo espressamente.
Il programma che sotto si riporta segue, per argomenti, lo stesso ordine del bando-tipo.
Si metteranno poi a disposizione lo schema della domanda di partecipazione predisposto dall'ANAC (con la relativa analisi) e lo schema di «delibera a contrarre» (o «determinazione»), di motivata deroga al bando-tipo.

L’incontro verrà svolto in continua interlocuzione, in aula, con i singoli partecipanti.

PROGRAMMA
- L’applicabilità dei CAM (criteri ambientali minimi), fra specifiche tecniche, clausole contrattualipremialità. La configurazione dei CAM come requisito di partecipazione ovvero di esecuzione. La giurisprudenza.
- La proroga del termine di presentazione delle offerte, o anche la sua riapertura, limitata ad un peri
odo massimo di n. 48 ore.
- L’operatività del meccanismo
di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta. La disciplina del malfunzionamento del sistema.
- L'uso della CIE e della CNS.
- Lo schema di domanda di partecipazione.
- La rilevanza delle FAQ
: i due orientamenti giurisprudenziali.
- Il consorzio ordinario "costituito" e "non costituito".
- Prestazioni «principale» e «secondaria», fra raggruppamento verticale e subappalto.
- La disciplina di gara per l'appalto misto con lavori accessori.
- «I costi della manodopera non sono ribassabili», però il «ribasso percentuale offerto dall’operatore economico è calcolato sull’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera»: che cosa dettagliatamente prevedere nel disciplinare di gara?
- Il CCNL.
- L’irragionevolezza della scelta del lotto unico per prestazioni fra loro disomogenee.
- Il premio di accelerazione.
- La proroga tecnica.
- Le clausola per la revisione dei prezzi.
- L'opzione di proroga, la ripetizione, il quinto.
- La clausola di rinegoziazione.
- L'insuperato errore dell'ANAC di porre l’«importo per servizi analoghi» come implementante l’importo complessivo a base di gara.
- Il consorzio cooperativo o artigiano potrebbe eseguire l'appalto in proprio, senza procedere a nessuna indicazione di consorziata?
- Il consorzio ordinario deve partecipare per tutte le consorziate?

- Il raggruppamento sovrabbondante.

- Le consorziate non designate all'esecuzione da parte di un consorzio cooperativo, artigiano o stabile. 
- Le due questioni se: in caso di limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti, l’offerta imputabile a un unico centro decisionale debba o no essere considerata automaticamente unica; il divieto di partecipazione a lotti diversi da parte di imprese in situazioni di collegamento sostanziale debba essere previsto dalla disciplina di gara. La rimessione alla CGUE (dicembre 2025) e, intanto, la soluzione prudenziale per la stazione appaltante.
- La rete di imprese: quali soltanto possono essere le «retiste non partecipanti all’aggregazione»? Il «mandatario» (rectius: “la indicata capo-gruppo”) e l’«organo comune» quali requisiti specifici dovrebbero possedere?

- Requisiti di ordine generale, consorzi cooperativi ed artigiani, «consorziate che prestano i requisiti»: lo schema di disciplinare sposa la lettera della norma, la relazione illustrativa la disattende.
- L'iscrizione nella white list.
- Il D.Lgs. 36/2023, ALLEGATO II.3, art. 1, primi tre commi; il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 47, commi 2, 3 e 3-bis; il D.Lgs. 36/2023, art. 94, comma 5, lett. c). L'analisi delle tre diverse fattispecie e la vexata quaestio per la carenza delle dichiarazioni.

- La funzione dell'iscrizione in un registro professionale. La questione se sia legittimo richiedere in disciplina di gara solo i requisiti "morali" e un'idonea iscrizione alla CCIAA o in un registro equivalente, ovvero se sia legittimo non richiedere per nulla i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 
- Il requisito del fatturato: la decorrenza degli ultimi cinque anni; il parametro di riferimento della misura «non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto» nel caso di «opzione», «ripetizione» e «quinto»; l'insidia nascosta nel richiedere il fatturato medio annuo triennalel’illegittimità secca della clausola: «Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al valore complessivo dei lotti aggiudicabili»; la mancanza nel D.Lgs. 36/2023 della clausola di equivalenza e la gestione giuridica del problema; la modalità documentale esclusiva di comprova del requisito per le società di capitali; il riferimento al «periodo di attività effettivamente svolto»; l'improbabile 
«caso di ulteriori requisiti economico finanziari», quali «previsti da leggi speciali» (fatto salvo quanto prevedono gli allegati II.12 e I.7, che però fanno parte del corpo del codice).
- La qualificazione tecnico-professionale: la decorrenza dei dieci anni; la richiesta di un coefficiente minimo di possesso del requisito dei «contratti analoghi» e l’avvenuta esecuzione di un appalto “di punta”; la questione della richiesta di un certificato con atto di approvazione finale dell’esecuzione dell’appalto; la questione se il possesso del requisito – eventualmente anche a fine premiale – vada riferito alla pubblicazione del bando ovvero al termine di scadenza di presentazione delle offerte; la circostanza che i servizi analoghi dichiarati siano ancora in corso di esecuzione; il caso in cui i concorrenti non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto; l'improbabile «caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali», quali «previsti da leggi speciali» (fatto salvo quanto prevede l'allegato I.7, che però fa parte del corpo del codice).
- Il raggruppamento (o figura equiparabile) e i requisiti di idoneità professionale (CCIAA e Albo imprese artigiane): l'appalto monopestazionale e quello pluriprestazionale (fra raggruppamento orizzontale, verticale "misto" e verticale "puro"); altri requisiti di idoneità professionale ed ed equivoco riferimento all'«esecutore».
- Il raggruppamento (o figura equiparabile) e il possesso dei requisti economici e tecnici: l'insussistenza (per principio pretorio) del principio di "corrispondenza sostanziale" fra quote di esecuzione e quote di qualificazione nel silenzio della disciplina di gara  e, da una parte, la disattesa lettera della norma e, dall'altra, l'esempio della criticità che può generarsi con il silenzio stesso; la possibilità di richiedere (opportunamente) un minimo di qualificazione economica e/o tecnica per ogni raggruppata; i quattro esempi in ordine al rapporto possibile fra il possesso del requisito e il principio (se previsto) di 
“corrispondenza sostanziale” piena o attenuata (schematicamente: A1; A.2; B.1; B.2), con il consiglio pratico di scegliere lo schema B.1. 
- Il raggruppamento (o figura equiparabile) e l
’eventuale sussistenza di una prestazione «principale» e di una «secondaria», con i correlativi sub-importi e codici CPV: 
1)
l’esempio di un raggruppamento verticale "misto" con opzione del principio di "corrispondenza sostanziale" ("attenuata"o "piena") e la ricognizione della portata "trainante" del profilo dell'idoneità tecnica; il problema del soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote e la possibile applicabilità degli artt. 97 e 68 del codice;
2) i
l subappalto qualificatorio nei servizi: le condizioni di applicabilità secondo corretta giurisprudenza (ovvero la rilevanza di una prestazione secondaria); l’interpretazione del silenzio sulla sua ammissibilità da parte della disciplina di gara; la questione se quest’ultima possa vietarlo e l'unico dubbio giuridico-formale sulla sua ammissibilità; 
3) il subappalto qualificatorio nei servizi: il limite quantitativo con due prestazioni ambedue «ad alta intensità di manodopera» e la domanda connessa se scatti la regola prevista per i lavori di dover possedere qualificazione nella prestazione principale pari all’importo della medesima con aggiunta dell’importo della prestazione secondaria stessa per la quale non si è qualificati in proprio;
4) il subappalto, anche qualificatorio, per un servizio d’architettura e ingegneria con più tipologie prestazionali (ID-opere);

5) Il possesso del requisito dell’eseguito appalto “di punta”, qualora richiesto., in caso di raggruppamento o figura assimilabile. 
- Consorzio cooperativo, artigiano o stabile e possesso dei requisiti di idoneità professionale: la regola e l'eccezione.
- I consorzi cooperativo ed artigiano e il possesso dei requisiti di idoneità economica e tecnica: la regola e l'eccezione.
- Il consorzio stabile e il possesso dei requisiti di idoneità economica e tecnica: la regola e l'eccezione; l'individuazione delle «consorziate che prestano i requisiti».
- Avvalimento: la certificazione di qualità prevista come criterio di valutazione; il pasticcio dell'art. 104, comma 3, del codice, che genera il pasticcio di due clausole del bando-tipo («Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all’articolo 100, comma 3, del Codice»; «Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all’esecuzione dell’appalto»): il dettaglio del problema; una più corretta individuazione delle buste telematiche per l'avvalimento "misto" e per quello solo "premiale".
- Il subappalto: il limite quantitativo per i contratti non «ad alta intensità di manodopera»; le clausole per l'eventuae divieto di subappalto; le clausole per l'eventuale divieto di subappalto "a cascata".
- Il D.Lgs. 36/2023, art. 11, e l'ALLEGATO I.01.
- Il D.Lgs. 36/2023, art. 57, comma 1, lett. a), e art. 102, commi 1 e 2: «la stabilità occupazionale del personale impiegato»; il caso del progetto di assorbimento; il caso in cui non venga presentato un progetto di assorbimento, anche perché la disciplina di gara non ha previsto un obbligo in tal senso. La vexata quaestio per la carenza delle dichiarazioni.
- Il D.Lgs. 36/2023, art. 57, comma 1, lett. a), art. 102, commi 1 e 2, e ALLEGATO II.3, art. 1, commi 4 e 5: «le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate»; la clausola contrattuale; il profilo premiale. La vexata quaestio per la carenza delle dichiarazioni.
- Garanzia provvisoria: l’obbligo di preventiva verifica del possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie; le due modalità alternative di presentazione; la tesi radicalmente errata dell'ANAC che, con il nuovo codice, per l'escussione occorra l'aggiudicazione; la discutibile scelta del bando-tipo che, in caso di raggruppamento o figura assimilabile, la certificazione di qualità debba essere posseduta da tutti i soggetti.
- Sopralluogo: la vexata quaestio sulla sua tardività.
- Il pagamento del contributo all'ANAC in caso di inversione procedimentale: la soluzione pratica provvisoria.
- L'eventuale richiesta dei campioni e la loro funzione.
- L'inutile dichiarazione di accettazione di «tutta la documentazione di gara». 
- Soccorso istruttorio: l’incondivisibile interpretazione (da parte di certa giurisprudenza) di inammissibilità dell’istituto per i «requisiti di ordine speciale» e la rilevanza del dato sostanzialistico del possesso del requisito stesso entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte; la data del contratto di avvalimento, fra necessità della marca temporale e sufficienza di una semplice mail; il carattere tutt’altro che pacifico dell’opzione interpretativa della sanabilità del difetto di sottoscrizione; la discutibile opzione che «non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare (...) l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile».
- Il consorzio ordinario: l’impossibilità che possa rilevare una figura di consorziata in qualche modo equiparabile a una «mandataria/capofila»; l’illegittimità della richiesta dell’impegno a conferire «mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle (…) consorziate».
- L'offerta tecnica: lo schema sintetico-esemplificativo della tracciabilità preventiva dell’iter motivazionale per i criteri soggetti a valutazione discrezionale (assente nel bando tipo): peso fino 5 o 7 punti, fino a 10 o 12 punti e oltre 10 o 12 punti; in ordine alla controversa questione del “limite dimensionale” per l’offerta tecnica, la clausola "bilanciata" (oltre i diversi orientamenti giurisprudenziali) di disciplinare di gara; l’errato principio di far inserire in offerta tecnica «la prestazione del servizio (...) riservata a una particolare professione» e «il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle (…) prestazioni» (salva specifica eccezione, come da direttiva); l'eventuale carattere premiale per un quota assunzionale (in materia di «occupazione giovanile» e «femminile») superiore a quella minima e le eventuali «misure ulteriori»; la «richiesta di oscuramento».
- L’offerta economica: i giustificativi preventivi per offerti costi della manodopera, inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante; la «dichiarazione di equivalenza delle tutele» e il possibile inserimento anche nella documentazione amministrativa; 
l’individuazione della busta telematica per l’offerta sul tempo (o su altri criteri quantitativi) e sui criteri on/off, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza e un significativo caso teorico-pratico; l'ammissibilità delle offerte che superano la base d'asta.

- I criteri di valutazione dell'offerta tecnica: il principio dell'individuazione discrezionale, salve eccezioni; la certificazione di qualità o assimilabile: la clausola per un appalto monoprestazionale e le due clausole per un appalto plurisprestazionale.
- Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio per l’offerta tecnica: in caso di non adozione dei metodi del "confronto a coppie", le due opzioni senza e con riparametrazione, con i relativi esempi.
- Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio per l’offerta economica.
- Il metodo di calcolo dei punteggi: la possibile competenza del RUP rispetto alla commissione giudicatrice; l'esempio matematico di un possibile effetto distorsivo nella disciplina sull'arrotondamento recata dall'aggiornato bando-tipo.
- La commissione giudicatrice: l'inibizione alla verifica della documentazione amministrativa; l'interpretazione dell'art. 93, comma 6, del codice.
- Lo svolgimento delle operazioni di gara: l'insussistenza dell'obbligo di seduta pubblica, neppure virtuale, al di là degli incerti confini dell'individuazione di quest'ultima; l'illegittimità di porre in visione, 
prima dell'aggiudicazione, sia «i punteggi tecnici attribuiti», sia «i prezzi offerti»; la totale de-semplificazione dell'inversione procedimentale nel bando-tipo e la proposta giuridica dettagliata di un modello connaturato alla ratio acceleratrice dell'istituto. 
- La valutazione delle offerte tecnich ed economiche: il RUP è sempre tenuto a verificare la correttezza dell’operato della commissione giudicatrice; il caso delle offerte con pari punteggio.
- La verifica di anomalia delle offerte: il problema di quando procedervi; l'irragionevole  giurisprudenza sulla pretesa insussistenza della necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera; l'inammissibilità della verifica contemporanea delle offerte sospette di anomalia; 
le giustificazioni preventive; la necessità logico-giuridica che la verifica riguardi anche la qualità dell'offerta tecnica.
- Inversione procedimentale e accesso.
- L'aggiudicazione dell'appalto: l'obbligo pretorio di verifica a campione (non prevista dal nuovo codice) imposto dalla relazione illustrativa; il problema delle certificazioni per le quali il FVOE non è ancora operativo; l'improbabile miglioramento del prezzo di aggiudicazione; il difetto di coordinamento normativo in materia di interpello.

- Accesso: rinvio a quanto illustrato in precedenza.

- Definizione della controversie: il grossolano errore dell'ANAC sul collegio consultivo tecnico. 

RELATORE
Lino BELLAGAMBA, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto, direttore responsabile del quotidiano on line APPALTIeCONCESSIONI.  Il curriculum.

Lino Bellagamba


ORARIO e ACCESSO all’AULA DIGITALE
Registrazione dei partecipanti, ore 8:50. Aula digitale: dalle ore 9:00 alle 13:00 (con break di dieci minuti alle ore 11:00); dalle ore 14.00 fino alle 16:00 (e oltre, se necessario).
Da CONTRATTI PUBBLICI Italia ogni singolo partecipante riceverà una mail che conterrà il link sul quale cliccare per accedere all’aula digitale (non occorre possedere nessun programma; basta solo avere un microfono in proprio se si vuole interloquire, altrimenti si può far uso della chat che compare in automatico sullo schermo).

COSTO
Il costo è: per n. 1 partecipante, di EUR 490; per n. 2 partecipanti, di EUR 940; per n. 3 partecipanti, di EUR 1.390; per n. 4 partecipanti, di EUR 1.840; per n. 5 partecipanti, di EUR 2.290; per n. 6 partecipanti, di EUR 2.740; per ogni partecipante in più, dal settimo fino al decimo, di EUR 430; dall’undicesimo in poi, di EUR 400. 


ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
L’iscrizione si perfeziona: 1) con scheda da richiedersi preventivamente via maiQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.indicandosi anche il numero presunto dei partecipanti; 2) con successivo inoltro di tale scheda, compilata e sottoscritta, alla società organizzatrice dell’evento (CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s.). L’organizzatrice dell’evento rilascerà da subito, all’ente pubblico o assimilabile, un’autocertificazione unica (digitalmente sottoscritta) che copre i profili sia dell’idoneità “morale” integrale (anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 52, comma 1), sia della tracciabilità dei flussi finanziari. 
Gli Enti del SSN, in relazione al decreto MEF del 7 dicembre 2018, quale integrato dal decreto 27 dicembre 2019, provvederanno all’emissione dell’ordine NSO selezionando come canale di trasmissione la pec indicata nell’autocertificazione unica che sarà prodottta da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s., che riporta ogni dato comunque necessario per l’emissione dell’ordine stesso (pertanto, da parte di CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sarà compilata nessuna anagrafica aggiuntiva di sorta). Oltre l’ordine NSO dovrà essere trasmesso anche l’ordine secondo il diverso modello (in quanto contenente dati ulteriori) che sarà prodotto da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s..
Cfr. ANAC, faq aggiornate all'11 febbraio 2026on line al link: https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari«C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? NoLa partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti [in house: n.d.a.], configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità»
Per lo svolgimento dell’attività di cui si tratta non occorre essere abilitati a nessun mercato elettronico o piattaforma, trattandosi peraltro di prestazioni del tutto infungibili, legate al curriculum del formatore. Il fruitore della prestazione non ha nessuna possibilità di incidere sulla composizione e sull’esecuzione della medesima, potendola solo acquisire così com’è. La prestazione, regolata dal codice civile, è acquisibile indistintamente da soggetti privati e pubblici, a un prezzo non negoziabile. Si ritiene tuttavia che l’acquisizione della prestazione, assimilabile in qualche modo a «consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche», sia soggetta a tracciabilità attenuata nel senso che, pur non occorrendo il CIG, occorre il conto corrente dedicato. Tuttavia il CIG sarà riportato in fattura elettronica, qualora il medesimo sia stato comunque assunto ed indicato nel modello di iscrizione.

La comunicazione via mail della regolarità dell'ordine trasmesso secondo il suddetto modello vale come accettazione dell'ordine stesso, salva la necessaria conferma di svolgimento della giornata.
Non sono assolutamente ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle previste, né modulistica propria del singolo ente: CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sottoscriverà pertanto nessun ordinativo di fornitura ovvero modelli dichiarativi che provengano dall'Ente o società che intenda iscrivere un proprio dipendente all'incontro di studio.
Il materiale di documentazione e l'attestato di partecipazione saranno trasmessi solo via mail, subito dopo l’avvenuta partecipazione stessa. L’organizzazione si riserva eccezionalmente di annullare o di rinviare l’incontro senza dover comunque nessun rimborso di sorta, o di non accogliere una richiesta di iscrizione, per motivi comunque insindacabili. Lo svolgimento della giornata sarà confermato agli iscritti non appena raggiunto un numero minimo di partecipanti. 
Per qualsiasi necessità di chiarimenti, utilizzare la stessa mail sopra indicata, oppure telefonare al n. 3351805280.


PRIVACY
L’organizzatrice dell’incontro di studio che fatturerà la prestazione – CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s., con c.f/p.IVA 02668770429 – non tratta né dati sensibili, né giudiziari, e tratterà i dati ricevuti al solo fine della gestione materiale dell’evento, nel rispetto e secondo gli obblighi della vigente normativa.

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