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29 Agosto 2025
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28 Agosto 2025
Ricordiamo la disposizione: «per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104» (D.Lgs. 36/2023, art. 67, comma 1, lett. c)). La domanda è: “l’avvalimento pur previsto è applicabile anche in caso di categorie di lavorazioni del settore dei beni culturali, visto che in merito non si specifica nulla da parte della novella normativa?” Il webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato», 28 ottobre 2025.
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28 Agosto 2025
Nessun dubbio sull’applicazione letterale della novellata disposizione, anche in via di etero-integrazione della carente disciplina di gara: «per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104» (D.Lgs. 36/2023, art. 67, comma 1, lett. c)). Non viene affrontato il tema dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014. Qui e nel webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato», 28 ottobre 2025.
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28 Agosto 2025
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28 Agosto 2025
In relazione alla vicenda, va premesso che la regola del subappalto della categoria prevalente è già stabilita dalla legge: «È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata (…) la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente» (D.Lgs. 36/2023, art. 119, comma 1, terzo periodo). Il mero richiamo in disciplina di gara della norma di legge (così come nella fattispecie avvenuto: vedi dentro) non può evidentemente costituire un autovincolo, che invece si ha quando si applica una norma a un caso per il quale la medesima non sarebbe direttamente applicabile (operazione giuridica che poi va comunque resa, nel caso, con ragionevolezza). Di fronte alla norma di cui si tratta, se violata in sede di gara, non va dato nessun soccorso istruttorio: semplicemente l’eventuale subappalto in fase esecutiva va autorizzato nel limite di legge del 49,99% (C.d.S., 2025, ex multis). In siffatto contesto l’esclusione è nulla per contrasto con il principio di tassatività, essendo inconferenti sia la pur avvenuta richiesta di soccorso istruttorio, in quanto non dovuta, sia correlativamente il principio di auto-responsabilità dell’offerente. Qui e nel webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato», 28 ottobre 2025.
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26 Agosto 2025
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25 Agosto 2025
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25 Agosto 2025
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23 Agosto 2025
Sussiste nella fattispecie concreta, vista la formula impiegata dal notaio?
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20 Agosto 2025
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