14 Febbraio 2025
Indicazioni in merito alla compilazione dei certificati di esecuzione in relazione ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e al visto del competente organo preposto alla tutela del bene.
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10 Febbraio 2025
Tale progettista è sostituibile, ma a condizione che non abbia concorso alla formazione dell’offerta tecnica (principio consolidato).
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09 Febbraio 2025
Una breve considerazione in prospettiva, anche alla luce di una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato.
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08 Febbraio 2025
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08 Febbraio 2025
Il criterio discriminante è l’importo totale stimato d’appalto. Se il totale d’appalto è inferiore a EUR 150.000, non emerge il concetto di «categoria» e quindi non può essere richiesta attestazione-SOA, al netto della considerazione che per l’affidamento diretto è sufficiente essere «in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni». Quindi è solo per il totale d’appalto inferiore a EUR 150.000 che non può essere richiesta attestazione-SOA. E per il medesimo importo, neppure la qualificazione ex ALLEGATO II.12, art. 28?
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07 Febbraio 2025
La stessa identica disposizione è duplicata sia nel corpo principale del codice (D.Lgs. 36/2023, all’art. 68, comma 12), sia nell’ALLEGATO II.12 (art. 30, comma 4). Beh!
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06 Febbraio 2025
“È stato abrogato l’art. 12 del D.L 47/2014, quindi condivido la tesi che ora tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria. È evidente! Però non torna cha sia stato abrogato anche il subappalto qualificatorio. Quindi il subappalto qualificatorio non è stato abrogato, sennò uno dovrebbe possedere in proprio tutte le scorporabili e questo non va bene. Mannaggia al RUP! Per la scuola mi ha messo una OG 1 e una OS 6 e una OS 7, perché vuole che tutte le finiture siano eseguite da soggetti idoneamente qualificati. Non poteva mettere solo l’OG 1? Ma che cosa vuol dire “qualificazione obbligatoria”? Vuole dire che chi esegue la scorporabile, quale che lui sia, deve possedere attestazione-SOA. Figurati se il subappalto qualificatorio si poteva eliminare! Però certo, per una cosa l’art. 12 del D.L 47/2014 è abrogato e per un’altra no! Eh, ma io devo andare avanti. Cerco di ricapitolarmi le idee. “Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati”. “Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione”. Intanto è chiaro che non si tratta di requisiti di esecuzione, e niente non è. “L’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. “Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con contenuti diversi”. Quindi la SOA ci vuole sempre e per tutte le categorie. Oh, ecco, questo è un bel punto fermo! Ma adesso che faccio? L’OG 1 è di EUR 119.997, la OS 6 è di EUR 15.001 e la OS 7 di EUR 15.002. Cavoli, ma l’appalto è di EUR 150.000! E OS 6 e OS 7 superano il 10%. Se ora vale per le SIOS, il 10% varrà anche per le non-SIOS. Sono scorporabili, non c’è dubbio. E adesso che faccio? Qualificazione obbligatoria vuol dire che ci vuole la SOA. La SOA? Ma una volta non valeva che, se per le SIOS sotto i 150.000 non ci voleva la SOA, tanto più per le non-SIOS? Cavoli, ma c’è ancora quella norma o hanno abrogato anche quella? Cavoli, non c’è più, proprio con il nuovo codice. E adesso che faccio? Eh no! Io me ne frego e faccio come ha sempre detto l’ANAC. Per fortuna lei! Niente SOA, né per la prevalente, né per le scorporabili. Del resto apro al mercato e faccio tutto un articolo 28. Fittiziamente l’appalto è pari a EUR 150.000, in concreto sono sempre sotto, anche per la prevalente, dai! Grande! Per fortuna l’ANAC, veramente!”
P.S. Ovviamente sulla "ragionevolezza" di questi ragionamenti non siamo d'accordo quasi per nulla. Ma qualcosa è proprio giusto.
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06 Febbraio 2025
Le opere di urbanizzazione a scomputo.
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04 Febbraio 2025
Sempre un po’ contradditoria la giurisprudenza in materia. Da una parte si afferma la necessità della «concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, (…) specificamente indicate nel contratto». Dall’altra, nel contempo, si afferma: «Il contratto di avvalimento non deve, quindi, necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale».
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04 Febbraio 2025
Quesito: «Si chiede se, in un affidamento diretto di lavori, possa essere autorizzato il subappalto a ditta già affidataria in precedenza di appalto analogo (stessa categoria di opere) in affidamento diretto».
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