Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

Tesi grossolane come questa dell’ANAC non sono semplicemente non condivisibili, sono proprio inaccettabili in quanto del tutto fuorvianti: si va oltre il chiaro dato letterale di cui all’art. 225, comma 13, del D.Lgs. 36/2023

«La designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio»!!! E l’appalto non riguardava il settore dei beni culturali. Con buona pace di chi, sulla questione, non prende posizione (o per ignavia o, più semplicemente, perché proprio non ci capisce). Anche nel webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, inversione procedimentale sotto soglia».

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