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OS 18-A scorporabile, classifica II: e tante grazie della notizia che sia a qualificazione obbligatoria! E anche una scorporabile OS 6 da EUR 14.000 sarebbe a qualificazione obbligatoria?

Ma per la suddetta OS 18-A è del tutto inconferente richiamare con mero “copia e incolla”, senza alcun ragionamento di sistema, la mistificatoria sentenza del T.A.R. Calabria secondo cui «tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali sia specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria». A seguire il cit. T.A.R. e quello che si riporta, in un diverso appalto, per esempio con OG1 di EUR 140.000 e OS 6 di EUR 14.000 (in disparte la considerazione che l’ANAC da sempre non ti fa chiedere l’attestazione-SOA per la OG 1), la OS 6 sarebbe a «qualificazione obbligatoria». Ergo: per la OS 6 di cui al nostro esempio dovresti dichiarare il subappalto qualificatorio, se non ne sei in possesso! Ma sappiamo che cosa vuol dire «qualificazione obbligatoria»? Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».

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