Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS Eccolo là, il giudice amministrativo che conferma la nostra semplice lettura delle fonti in ordine alla piena sussistenza delle categorie scorporabili a qualificazione “non obbligatoria”

Mai condivisa la miope lettura di ANCE e di T.A.R. Reggio Calabria. Giustamente annullata, ora, l’esclusione per mancato possesso delle non possedute scorporabili OS1 e OS23, categorie ieri e oggi a qualificazione non obbligatoria. Figurarsi poi per l’altra inopinata scelta di qualche stazione appaltante di considerare scorporabile una lavorazione ulteriore, rispetto alla prevalente, singolarmente pari o inferiore sia al 10% del totale d’appalto, sia a EUR 150.000, ovvero la follìa di una OS 1 da EUR 5.000 (cinquemila), per esempio, a qualificazione obbligatoria con i requisiti semplificati di cui all’art. 28 dell’ALLEGATO II.12! Qui e nel webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».

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