Mai condivisa la miope lettura di ANCE e di T.A.R. Reggio Calabria. Giustamente annullata, ora, l’esclusione per mancato possesso delle non possedute scorporabili OS1 e OS23, categorie ieri e oggi a qualificazione non obbligatoria. Figurarsi poi per l’altra inopinata scelta di qualche stazione appaltante di considerare scorporabile una lavorazione ulteriore, rispetto alla prevalente, singolarmente pari o inferiore sia al 10% del totale d’appalto, sia a EUR 150.000, ovvero la follìa di una OS 1 da EUR 5.000 (cinquemila), per esempio, a qualificazione obbligatoria con i requisiti semplificati di cui all’art. 28 dell’ALLEGATO II.12! Qui e nel webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».



