«Si chiede un parere in merito alla previsione dell'art. 119, comma 1 del Codice che, fra le altre, stabilisce che "è altresì nullo l'accordo con cui sia affidata ... (omissis) la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ... (omissis) ". Nel caso di appalto con un'unica categoria esiste ancora questo limite? oppure la SA è libera di decidere percentuali sia superiori che inferiori al 50% previsto per le categoria prevalenti, fatto salvo, ovviamente, il divieto di integrale esecuzione dell'appalto a terzi?» Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».



