Che stranezza! Se è contratto d’opera professionale (figura che nel diritto comunitario non ha nessuna autonoma rilevanza), la stipulazione secondo l’uso del commercio rende il contratto nullo (Cass. Civ., 2020).
Se si affida un appalto di servizio a un operatore economico che sia persona fisica (cioè a un pubblico appaltatore stricto sensu nei principi euro unitari, valevoli anche per il sotto soglia), «in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro» (la seconda previsione è pleonastica), è pienamente praticabile la stipulazione «mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14), per la quale non si applica neppure la marca da bollo, fatta salva la registrazione in caso d'uso.
Vedi la specifica parte del programma della giornata formativa (Il rapporto fra il codice dei contratti e il D.Lgs. 165/2001: il criterio discretivo ultimo per individuare la normativa applicabile; l’irrilevanza e del criterio soggettivo e di quello della natura della prestazione; il problema del danno erariale rilevante in pari modo anche se si applica il codice dei contratti. La L. 22 maggio 2017, n. 81.) e il correlativo manuale messo tra l’altro a disposizione.
La teoria per una prassi corretta: tutti i prossimi webinar in materia di appalti pubblici. Consultare il programma, gli sconti, il pacchetto-abbonamento e soprattutto l’elenco di tutto il materiale di documentazione che verrà messo a disposizione.



