Nel testo vigente con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, così stabilisce il comma 6-ter dell’art. 36 del codice:
«Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali».
Il comma riguarda la stazione appaltante procedente. Questa «verifica esclusivamente» – sotto il profilo documentale – «il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali» già auto-certificati in sede di ammissione e sempre che siano stati richiesti per la fase stessa.
Quanto ai requisiti di idoneità morale, essi si intendono già verificati dal gestore del sistema.
Ed ecco la sorpresa del disegno di legge di conversione. Si aggiunge in calce:
“, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.
Come dire: in ordine all’art. 80 del codice, la stazione appaltante deve sapere se l’operatore economico sia stato già verificato a campione dal gestore del sistema (con dati che, peraltro, non si riferiscono all’attualità). Solo in caso negativo (cioè, sul piano statistico, quasi sempre) occorre procedere autonomamente alla verifica!
Sorry! E come fa il RUP a sapere se la verifica sia stata operata già dal sistema per quell’operatore? Cambieranno le regole dell’e-procurement?
In realtà pare che si torni a come prima: le verifiche sull’art. 80 (da EUR 40.000 in su) se le dovrà continuare a sorbire il RUP. Come prima.
Bari, 12 luglio 2019, con sconto superiore al 10% per chi perfeziona l'iscrizione entro il 20 giugno. Il programma verrà aggiornato non appena il D.L. 32/2019 sarà stato convertito in legge.



