Ovviamente “si dice il peccato, ma non il peccatore”.
Prima storia.
Come noto, ora noi siamo un quotidiano regolarmente registrato in tribunale. Per accendere l’abbonamento è sufficiente compilare un modulo d’ordine, cui seguono emissione di fattura, pagamento della medesima, attivazione dell’account. Da precisare che, quando trasmettiamo il modulo d’ordine al richiedente, alleghiamo sia la dichiarazione sul trattamento dei dati personali, sottoscritta digitalmente, sia il modulo unico con il quale si rendono sia la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sia quella sul possesso dei requisiti di idoneità “morale” ex art. 80 del codice dei contratti pubblici, anch’essa sottoscritta digitalmente.
Un Ente di dimensione nazionale ci chiede di partecipare a una sorta di gara, in cui formulare un’offerta nel termine perentorio di cinque giorni, cui sarebbe dovuta seguire l’aggiudicazione. Ci hanno chiesto anche di sottoscrivere il loro patto di integrità (l’abbiamo fatto, ma ci siamo fermati lì). Possiamo capire, in ipotesi astratta, che, invece che chiedere più di un mero preventivo di spesa ad alcuni operatori economici, ci si auto-vincoli alla procedimentalizzazione (non servirebbe, ma non sarebbe neppure inconferente) nella scelta del soggetto che offra la migliore convenienza. Ma qui il prodotto è uno solo, il fornitore è uno solo e il costo dell’abbonamento è fisso per tutti. Quell’abbonamento o lo attivi o non lo attivi e lo acquisisci così come è disponibile per tutti allo stesso modo sul mercato, oppure non lo prendi. E che cosa fai sennò? Fai una garetta fra il nostro quotidiano ed altre testate presenti sul mercato, in base al rapporto qualità/prezzo con tanto di criteri di valutazione, pesi, commissione giudicatrice, e poi ne scegli solo uno fra i tre-cinque che vorresti scegliere?
Seconda storia.
Un altro grosso Ente non riesce ad affidarci il servizio di formazione sullo “sblocca cantieri”, a noi che siamo una società, in quanto il referente interno della formazione fa presente che, solo se si fosse trattato di una persona fisica, non ci sarebbero stati problemi, ignorando il medesimo che l’Agenzia delle Entrate in questo caso pretende l’assoggettamento della parcella ad IVA, che per la p.A. è un costo, essendo in tal caso inapplicabile il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 20, sostituito da L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14. Ma siccome siamo una società, allora “ci vuole una gara” con il rapporto qualità/prezzo, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ignorando il medesimo referente interno che l’art. 95, comma 3, lett. b), del codice, non si applica per importo di affidamento inferiore a EUR 40.000 e ignorando, altresì, che – eccezionalmente, aggiungiamo noi – l’«affidamento diretto» è ammesso «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici». Saremmo stati anche disponibili a svolgere gratuitamente (per il referente interno) la giornata sull’«affidamento diretto», ma poi ci siamo detti che non ne sarebbe valsa la pena.
Va bene così, dai.
l.b.



