Tale obbligo «sussisteva solo, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione anteriore alla riforma del d.l. n. 135 del 2018, se questa fosse esecutiva o perché non impugnata o perché il relativo giudizio amministrativo si fosse concluso con la conferma definitiva della sanzione e non già nell’ipotesi in cui il relativo giudizio avanti al giudice amministrativo non si sia concluso come è nella vicenda in esame.
5.2. Sul punto occorre richiamare le Linee guida n. 6, di attuazione del d. lgs. n. 50 del 2016, laddove esse prevedevano al punto 2.2.3.1, nella formulazione non ancora aggiornata alla deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017 del Consiglio dell’ANAC dopo il d. lgs. n. 56 del 2017, che la stazione appaltante dovesse valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, «i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare»» (Cons. Stato, III, 4 settembre 2019, n. 6096).
La formazione in materia, il materiale di documentazione.



