Il “classico” principio della necessità che la valutazione discrezionale dell’offerta tecnico-qualitativa avvenga senza la previa conoscenza dell’offerta economico-quantitativa.
Occore «richiamare quel consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, laddove la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi, ovvero per garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo-volitivo che si determina con il giudizio sull’offerta tecnica, e ciò a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, vale a dire a tutela della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e corretto svolgimento dell’iter che si conclude con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019 n. 612)» (T.A.R. Lombardia, Milano, IIIV, 16 settembre 2019, n. 1992).
Milano, 17 ottobre 2019; Roma, 18 dicembre. Sconto superiore al 10% per iscrizione anticipata, per Roma, effettuata entro il 18 novembre (vedi sotto, al paragrafo COSTO). Ulteriore e concorrente sconto per iscrizione multiple (vedi sotto, al paragrafo COSTO). Anche presso l’Ente (in house), previa informale richiesta di preventivo di spesa.



